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Con l’esplosione delle offerte promozionali sui social network e l’uso dei dispositivi mobile, il Garante della Privacy e counicazione ha pensato di elaborare un nuovo assetto normativo per limitare l’invadenza di suddetta pratica: le offerte commerciali dovranno essere indirizzati ad utenti, di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp, solo con il loro consenso. Dunque, con queste norme si cerca di limitare le e-mail e gli sms indesiderati con maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali e misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole.

Come affermato da più esperti del settore, Facebook e gli altri social network più noti dominano la scena monopolizzando il traffico web ludico, ma anche al fine di acquistare o informarsi su un determinato prodotto. Proprio per questo il Garante ha varate le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” [doc. web n. 2542348] per combattere il marketing aggressivo e favorire pratiche commerciali non invasive per utenti e consumatori.

Il provvedimento generale definisce un primo quadro unitario di misure utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia ai cnsumatori che desiderano difendersi dall’invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità.

Offerte commerciali e spam

Una particolare attenzione è stata riservate per le offerte commerciali e spam: l’invio di offerte commerciali avverrà solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e social network

E’ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network  o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc.

Semplificazioni per le aziende in regola

E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

Promozioni per “fan” di marchi o aziende

Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.

Sanzioni per lo spam

Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati che può arrivare fino a 500.000 euro.